Circolare
Ministeriale 27 giugno 1996, n. 301
Oggetto: Artt.
19, 21, 23, 24, 27, 28, 51 e 71 del CCNL del personale del
comparto Scuola (Sottoscrizione 4 agosto 1995) - Perplessità
interpretative
Le organizzazioni sindacali in
indirizzo hanno avuto modo di rappresentare allo scrivente
Gabinetto la sussistenza a livello territoriale di taluni casi di
divergenze interpretative in ordine a clausole del recente CCNL
per il comparto scuola (Sottoscrizione 4 agosto 1995).
Secondo quanto segnalato,
costituiscono particolarmente oggetto di perplessità le
disposizioni che regolano le seguenti materie:
Modalità di fruizione delle ferie
da parte del personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(art. 19).
Com'è noto, per effetto
dell'entrata in vigore dell'art. 19 del C.C.N.L., il periodo di
ferie retribuite dei dipendenti di cui trattasi va computato non
più ad un anno solare ma ad anno scolastico.
In mancanza di apposite
disposizioni per la disciplina della fase transitoria, è da
ritenersi, in analogia a quanto transitoriamente stabilito
dall'art. 23 ultimo comma, del C.C.N.L. con riguardo alle assenze
per malattia, che il nuovo regime si applica solo al periodo di
ferie successivo alla data di stipulazione del contratto, vale a
dire con riferimento all'arco temporale 1 settembre 1995-31 agosto
1996.
Le ferie effettuate in precedenza
non dovranno quindi essere prese in considerazione ed i dipendenti
in parola, qualora già in servizio nel corso dell'anno 1995, a
decorrere dalla predetta data dell'1 settembre dello stesso anno e
fino al 31 agosto 1996, hanno diritto, giusto quanto previsto dal
predetto art. 19, comma 2, del C.C.N.L., ad un periodo annuale di
ferie di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 937/1977.
Permessi retribuiti
(art. 21 comma 2), per ciò che concerne la procedura per la
concessione di permessi per "particolari motivi personali o
familiari debitamente documentati".
Al riguardo, si esprime l'avviso
che i permessi in questione vanno richiesti all'organo competente
a concederli (Capo d'istituto per il personale docente ed ATA,
Provveditore agli Studi per i Capi d'istituto) con apposita
domanda motivata, e debitamente documentata, con specificazione
dei relativi giorni di fruizione. Ovviamente, in caso di oggettive
difficoltà, la documentazione può essere acquisita anche
successivamente.
La concessione del permesso va
comunicata tempestivamente all'interessato e formalizzata con atto
dell'organo competente.
Assenze dal
servizio per malattia
(art. 23), per quanto attiene specificamente: a) al controllo
della malattia; b) alle assenze per visite mediche,
prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici; c)
all'eventuale obbligo di invio degli atti per la registrazione
alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato.
Relativamente alla questione sub
lett. a), si fa presente che, con nota illustrativa 27 luglio
1995, prot. n. 2870 l'ARAN ha avuto modo di esplicitare quanto
segue: "l'art. 21, comma 10, del CCNL (per il comparto Ministeri)
abilita ... l'Amministrazione a disporre il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente fin dal primo
giorno di assenza, controllo che l'Amministrazione stessa svolgerà
sulla base delle proprie esigenze funzionali e organizzative.
Poiché la disposizione contenuta
nel menzionato art. 21, comma 10, del CCNLdel comparto Ministeri è
del tutto analoga a quella di cui all'art. 23, comma 11 del CCNL
(Sottoscrizione 4 agosto 1995) relativo al comparto Scuola,
l'orientamento come sopra manifestato dall'ARAN è da ritenersi
valido anche con riguardo alle assenze per malattia del personale
scolastico.
Circa la problematica sub
precedente lett. b), si riporta qui di seguito quanto precisato in
proposito dalla summenzionata Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale con foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996: "Nei
casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed
accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile
effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può
usufruire del trattamento di malattia da documentare con
l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in
questione siano inferiori o pari alla metà della durata
dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire,
a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa
decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un
permesso a recupero.
Viene escluso, inoltre, il
frazionamento della giornata di assenza per malattia".
Tale orientamento, espresso dall'ARAN
con riguardo ai dipendenti del comparto Ministeri è da ritenersi
valido anche in relazione alle assenze per i suddetti motivi del
personale del comparto Scuola. Ovviamente, nel caso di fruizione
del trattamento ex art. 23 del CCNL, il dipendente ha diritto
ad assentarsi per il tempo strettamente necessario
all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i
giorni eventualmente richiesti per il viaggio.
Relativamente infine al punto sub
lett. c). si ritiene che, salvo eventuali successive disposizioni
in ordine alle categorie di provvedimenti da sottoporre al
controllo preventivo di Ragioneria, debbano continuare ad essere
sottoposti al controllo preventivo di Ragioneria, debbano
continuare ad essere sottoposti al controllo di cui trattasi solo
gli atti concessivi di periodi di assenza dal servizio che
comportino riduzioni del trattamento economico spettante al
dipendente.
Aspettativa per motivi di
famiglia e di studio
(art. 24), per quanto attiene in particolare all'espressione
"motivi di studio e di ricerca" contenuta nel secondo comma
dell'art. 24 del CCNL.
Al riguardo, si rappresenta come
in tale espressione debba ricomprendersi, ad avviso dello
scrivente, qualunque situazione meritevole di apprezzamento e di
tutela in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento, anche
in relazione all'attività d'istituto, della preparazione
professionale del dipendente.
Formazione ed aggiornamento (art.
28), per la parte relativa ai permessi retribuiti nel caso di
iniziative autorizzate dall'Amministrazione.
L'art. 28, comma 11, del CCNL del
comparto scuola prevede che il personale docente possa usufruire
di cinque giorni, nel corso dell'anno scolastico, per la
partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate
dall'Amministrazione con l'esonero dal servizio, previa
sostituzione ai sensi della disciplina vigente.
Si rileva al riguardo che l'art.
82 del medesimo CCNL ha disapplicato l'art. 26 del D.P.R. 23
agosto 1988 n. 399 che, al comma 1, vincolava espressamente
l'esonero per la partecipazione alle attività di aggiornamento
alla possibilità di sostituire personale esonerato con personale
in servizio. Con particolare riferimento ai docenti degli istituti
e scuole di istruzione secondaria, si richiama l'attenzione
sull'attuale vigenza del disposto di cui all'art. 14, comma 12,
del predetto D.P.R. e sulla C.M. 23 settembre 1989, n. 266. Quest'ultima
prevede, in via residuale, l'attribuzione di "supplenze
temporanee" quando non sia possibile alcuna altra forma di
sostituzione tra quelle indicate nella circolare medesima.
Si evidenzia tuttavia al riguardo
la necessità che l'esonero con sostituzione sia specificamente
autorizzato dal Capo d'istituto sulla base dei criteri fissati in
materia dalla contrattazione decentrata provinciale di cui
all'art. 5, comma 5, lettera d) del CCNL del comparto scuola e di
quelli stabiliti a livello di istituto e resi noti ai sensi
dell'art. 9, comma 3, lettera e) del medesimo CCNL nonché delle
risorse disponibili per la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato.
Obblighi di servizio del
collaboratore scolastico
(art. 51), per la parte in cui è previsto che "Può, infine,
svolgere: .... attività di supporto all'attività amministrativa e
all'attività didattica nonché ai servizi di mensa".
In proposito, si fa presente che,
in assenza di specifiche modifiche del quadro normativo
concernente gli oneri in materia di istruzione (compresi quelli
trasferiti agli enti locali dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616),
resta attribuito agli enti medesimi, per quanto riguarda i servizi
di refezione scolastica, l'onere di provvedere al confezionamento
dei pasti, all'eventuale trasporto degli stessi e alla
somministrazione agli alunni, attraverso proprio personale o
comunque mediante le forme di gestione eventualmente attivate.
E' del tutto evidente che il
collaboratore scolastico statale, invece, è tenuto a prestare,
quale supporto alle attività indicate, la propria opera nei limiti
generali posti dal profilo professionale nonché nell'ambito delle
competenze statali in ordine alle singole attività scolastiche.
Pertanto, non potendo i compiti
di "supporto alle attività amministrative, scolastiche e di mensa"
comprendere prestazioni spettanti ad altro personale o ad altre
amministrazioni, le competenze proprie del collaboratore
scolastico statale, rilevabili dal relativo profilo professionale,
non possono che consistere, ad avviso dello scrivente in mansioni
connesse con l'accompagnamento degli alunni, la sorveglianza,
l'assistenza agli alunni portatori di handicap, nonché la pulizia
dei locali scolastici adibiti a mensa quando questa sia ubicata
nell'edificio scolastico.
Fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa (art. 71), per la parte riguardante i
criteri per la determinazione del fondo d'istituto.
Al riguardo, si rammenta che
appositi chiarimenti sono stati già forniti con le CC.MM. n. 370
del 15 dicembre 1995 n. 76 del 2 febbraio 1996 e n. 124 del 29
febbraio 96, nel senso che in base a quanto disposto dall'art. 71
del CCNL le istituzioni scolastiche sono in grado di conoscere,
già prima dell'assegnazione dei fondi, l'entità degli stanziamenti
per il finanziamento del fondo d'istituto, utilizzando i parametri
previsti dalle lettere C1 e C2 del medesimo art. 71 e cioè:
moltiplicando lire 1.000 per allievo e per il numero delle ore
settimanali di lezione previste dall'ordinamento per le singole
classi e lire 240.000 per ciascuna unità di personale risultante
dall'organico di istituto.
Certificazione della frequenza
alle iniziative di formazione e aggiornamento.
La certificazione delle ore di
effettiva frequenza delle iniziative di formazione e aggiornamento
deve essere attestata dal direttore del corso, qualora tale figura
sia prevista dal decreto istitutivo dell'iniziativa, ovvero, per
le attività che si svolgono nella singola scuola, dal Capo di
istituto.
Considerato che l'art. 27 del
CCNL del comparto scuola prevede tra i requisiti per la
progressione ordinaria di carriera esclusivamente la
partecipazione alle iniziative di aggiornamento e di formazione
per un determinato numero di ore, non assume a tale fine alcun
rilievo l'eventuale superamento di prove di verifica, ove
contemplate dall'iniziativa medesima.
Progressione di carriera per il
personale impiegato in compiti diversi da quelli di istituto.
Il comma 2, ultimo periodo,
dell'art. 27 del CCNL stabilisce che i periodi trascorsi nello
svolgimento di compiti diversi da quelli di istituto, per i quali
le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione
come servizio effettivo, sono considerati utili di per sé ai fini
della progressione professionale. Ne discende che, in proporzione
alla durata dei periodi trascorsi nelle posizioni di cui trattasi,
non sono tenuti a partecipare all'attività di formazione, ai fini
della progressione di carriera, coloro che si trovino nelle
posizioni medesime, quali ad esempio il personale che fruisce di
esonero sindacale, il personale utilizzato in compiti connessi con
la scuola, di cui all'art. 456 del D.Lvo n. 297/1994, il personale
esonerato dall'insegnamento per lo svolgimento di incarichi
temporanei previsti dall'art. 453 del D.L.vo 297/94, il personale
collocato fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri ai
sensi dell'art. 626 del D.Lvo n. 297/94, il personale comandato
presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP, a norma dell'art. 294 del
D.Lvo n. 297/1994, il personale collocato fuori ruolo perché
dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, di
cui all'art. 23, comma 5, del CCNL.
Detto personale può comunque
chiedere di partecipare alle iniziative di aggiornamento e di
formazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 7 della C.M. n.
376 del 23 dicembre 1995.
Partecipazione ad iniziative di
aggiornamento e formazione da parte del personale direttivo.
Il personale direttivo ha titolo
al compenso aggiuntivo previsto dalla tabella D/1, allegata al
CCNL del comparto Scuola, per la partecipazione ad attività di
formazione e aggiornamento che si svolgano in aggiunta all'orario
di servizio settimanale (art. 33 CCNL comparto scuola).
Le modalità di tale
partecipazione - in aggiunta all'orario d'obbligo o con esonero
dalle normali attività di istituto sono determinate sulla base dei
criteri definiti nella contrattazione decentrata di cui all'art.
5, comma 4, lettera e) e comma 5, lettera d) del CCNL del comparto
scuola.
Partecipazione alle iniziative di
aggiornamento e formazione da parte del personale A.T.A.
In relazione a quanto previsto
dall'art. 28, comma 13 del CCNL del comparto scuola, si rileva che
la partecipazione alle iniziative di aggiornamento da parte del
personale A.T.A. avviene nel limite delle 20 ore annue e
nell'ambito dell'orario di lavoro. Qualora tali attività avvengano
al di fuori dell'orario di servizio, il personale ha diritto al
recupero delle ore effettuate oltre l'orario di lavoro.
Qualora, ai fini dell'attuazione
dei profili professionali, sia necessaria la partecipazione ad
attività di formazione oltre le 20 ore annue, il personale ha
titolo al compenso per attività aggiuntive o al recupero delle ore
effettuate.
Si richiama anche per tale
personale la necessità che l'autorizzazione del Capo di istituto
venga adottata nell'ambito dei criteri definiti nella
contrattazione decentrata a livello provinciale di cui all'art. 5,
comma 5, lettera d) del CCNL del comparto scuola.
La
presente circolare è stata concordata con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e
con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato -
I.G.O.P. |